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Il secondo comma dell'art. 274 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La denuncia va fatta su appositi moduli messi dal Comune a disposizione degli interessati. Il Comune ha facolta' di richiedere il pagamento dei moduli stessi in misura pari al loro costo".
Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008
