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Per l'applicazione dell'imposta di famiglia nell'anno 1952, con deliberazione del Consiglio comunale, i contribuenti possono essere invitati a presentare apposita denuncia, su moduli predisposti dall'Amministrazione comunale, indipendentemente dal disposto dell'art. 274 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni.

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art43 · fonte del testo