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L'art. 281 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La Commissione deve emettere decisioni motivate, non prima di venti ne' oltre sessanta giorni da quello in cui i ricorsi le sono stati comunicati. Le decisioni devono essere, nel termine di dieci giorni, notificate, a cura del sindaco, tanto al contribuente che ha ricorso nell'interesse proprio quanto al contribuente che ha ricorso per i motivi di cui al terz'ultimo comma dell'art. 277. L'Amministrazione comunale puo' pubblicare mensilmente all'Albo pretorio, per la durata di quindici giorni, l'elenco delle decisioni adottate dalla Commissione. L'elenco deve contenere gli estremi delle decisioni".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art49 · fonte del testo