Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →

Il primo comma dell'art. 292 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Chiunque, avendone l'obbligo, non presenta le denunzie di cui all'art. 274, e' soggetto ad una sopratassa pari al terzo dei tributi complessivamente dovuti per tutti gli anni per cui e' stata accertata l'evasione".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art54 · fonte del testo