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Il primo comma dell'art. 296 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "Salvo quanto e' disposto nel capo terzo del titolo terzo e salvo i casi in cui sia stabilita una pena piu' grave, le violazioni alle norme del presente testo unico riguardanti l'applicazione dei tributi e quelle dei relativi regolamenti sono punite, oltre che con le sanzioni civili comminate nei singoli casi, con l'ammenda da lire 1000 a lire 50.000".

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art56 · fonte del testo