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Il Ministro per le finanze e' autorizzato a provvedere, con decreti da emanarsi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, ad adeguare le norme regolamentari per il pagamento delle imposte di consumo alle esigenze tributarie e commerciali.

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art57 · fonte del testo