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E' autorizzata l'erogazione immediata di acconti a favore dei Comuni e delle Province sugli importi dovuti per l'anno 1952 a mente degli articoli 1, 2, 3, 4 della presente legge, salvo conguaglio in esito alle liquidazioni definitive. Gli acconti saranno concessi con modalita' da stabilirsi a norma dell'art. 1, ultimo comma.

Testo in vigore dal 5 luglio 1952 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1952-07-02;703~art59 · fonte del testo