Disposizioni in materia di finanza pubblica

Art. 18 — Attività della Cassa depositi e prestiti

Le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 151, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 202, sono prorogate per il 1992. Per il 1992 i limiti contenuti nella norma richiamata al comma 1 non si applicano ai mutui fino all'importo di lire 500 miliardi per l'edilizia giudiziaria e carceraria.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art18 · fonte su Normattiva