Per il 1992, i limiti contenuti nelle disposizioni richiamate dall'articolo 18, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, non si applicano ai mutui previsti dall'articolo 1, comma 1, dell'ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 1585/FPC del 24 ottobre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 255 del 29 ottobre 1988, come integrata e modificata dalla ordinanza del Ministro per il coordinamento della protezione civile 14 novembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 272 del 19 novembre 1988. Per i contributi previdenziali e per le imposte sui redditi, la cui riscossione e' rimasta sospesa per effetto delle ordinanze del Ministro per il coordinamento della protezione civile n. 2261/FPC del 30 aprile 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 1992, e n. 2285/FPC del 17 giugno 1992, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1992, ove i contribuenti non provvedano al pagamento in unica soluzione del carico sospeso entro il 31 dicembre 1992, si applicano gli interessi di rateizzazione a decorrere dal 1 gennaio 1993.
Testo vigente dal 30 dicembre 1992
