Disposizioni in materia di finanza pubblica

Art. 19 — Contenimento delle spese degli enti locali

Le spese sostenute dalle regioni, dalle province, dai comuni, dalle comunita' montane, nonche' dai loro consorzi e aziende, per acquisto, gestione e manutenzione di autoveicoli adibiti al trasporto di persone; spese postali e telefoniche; acquisti ed abbonamenti a pubblicazioni; partecipazione a convegni, non potranno nell'anno 1992 superare quelle previste dal bilancio preventivo per il 1991 di ciascun ente.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art19 · fonte su Normattiva