Nuove disposizioni per le zone montane

Art. 9 — Forme di gestione del patrimonio forestale

Le comunita' montane, singolarmente o in associazione tra loro, nell'ambito del proprio territorio e d'intesa con i comuni ed altri enti interessati, sono tenute a promuovere la gestione del patrimonio forestale mediante apposite convenzioni tra i proprietari. Possono altresi' promuovere la costituzione di consorzi forestali, anche in forma coattiva qualora lo richiedano i proprietari di almeno i tre quarti della superficie interessata. Tutte le forme di gestione previste dal presente articolo possono godere dei benefici previsti dall'articolo 139 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3267, e suc- cessive modificazioni ed integrazioni. Il Ministero delle risorse agricole, alimentari o forestali e il Ministero dell'ambiente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono attribuire alle comunita' montane e ai comuni montani finanziamenti per interventi di forestazione o di agricoltura eco-compatibile nell'ambito del piano forestale nazionale, nonche' finanziare le quote di parte nazionale previste dai regolamenti CEE a completamento delle erogazioni a carico del Fondo europeo di orientamento e di garanzia agricola (FEOGA) e di programmi comunitari. Le comunita' montane individuano idonei ambiti territoriali per la razionale gestione e manutenzione dei boschi e promuovono in tali ambiti la costituzione di consorzi di miglioramento fondiario ai sensi degli articoli 71 e seguenti del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, ovvero di associazioni di proprietari riconosciute idonee dalle regioni e volte al rimboschimento, alla tutela ed alla migliore gestione dei propri boschi. Le comunita' montane possono altresi' essere delegate dalle regioni, dalle province e dai comuni alla gestione del relativo demanio forestale. Alle comunita' montane e ai comuni montani, ai consorzi ed alle associazioni di cui ai commi 1 e 3 possono essere affidati con legge regionale compiti di manutenzione e conservazione del territorio a fini agricoli e paesistici, oltre che forestali, ed inoltre di tutela, assistenza tecnica, monitoraggio e ricomposizione ambientale e sorveglianza dei boschi di loro competenza. A tal fine detti organismi potranno beneficiare anche di contributi commisurati agli oneri derivanti dalle suddette attivita', con finalita' di interesse generale, assunti mediante apposite convenzioni pluriennali.

Testo vigente dal 9 febbraio 1994

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Ordinanza n. 17/1999

    Parametro
    5 febbraio 1999

    Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Abruzzo 22 febbraio 1997, n. 16 (Istituzione della riserva naturale guidata "Gole del Sagittario") e degli artt. 4, 11, comma 18, e 21 della legge della Regione Abruzzo 21 giugno 1996, n. 38 (Legge quadro sulle aree protette della Regione Abruzzo per l'Appennino…

    Art. 2 cost. · Art. 3 cost. · Art. 4 cost. · Art. 5 cost.

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-31;97~art9 · fonte su Normattiva