Disposizioni in materia di finanza pubblica

Art. 24 — Anagrafe delle prestazioni

Ai fini del contenimento della spesa pubblica e per garantire l'efficacia, l'imparzialita' e la trasparenza dell'azione amministrativa, e' istituita presso il Dipartimento della funzione pubblica una anagrafe nominativa, da aggiornare annualmente, in cui dovranno essere indicati tutti gli incarichi pubblici e privati non compresi nei compiti e doveri d'ufficio, con i relativi compensi, ricevuti da tutto il personale delle amministrazioni pubbliche compresi i magistrati e il personale della Banca d'Italia. Gli incarichi di cui al comma 1 riguardano gli arbitrati, i collaudi di opere pubbliche, i consigli di amministrazione, i collegi sindacali, dei revisori dei conti in enti vari, universita', scuole, e ogni altro tipo di prestazione professionale. Entro il 30 aprile 1992 il Ministro per la funzione pubblica predispone un piano pluriennale, da allegare al Documento di programmazione economico-finanziaria, che stabilisce gli obiettivi annuali per la riduzione del fenomeno degli incarichi.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art24 · fonte su Normattiva