Art. 23 — Partecipazione a convegni
Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole rotonde, che comportino da parte dell'ente organizzatore spese per ospitalita' ed emolumenti di qualsiasi natura.
Testo vigente dal 31 dicembre 1991
