Disposizioni in materia di finanza pubblica

Art. 23 — Partecipazione a convegni

Il Presidente del Consiglio dei ministri emana, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto che disciplini la partecipazione dei dipendenti pubblici a convegni, conferenze, tavole rotonde, che comportino da parte dell'ente organizzatore spese per ospitalita' ed emolumenti di qualsiasi natura.

Testo vigente dal 31 dicembre 1991

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urn:nir:stato:legge:1991-12-30;412~art23 · fonte su Normattiva