Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

Art. 12 — Mezzi per l'effettuazione delle notifiche

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 26 luglio 2000 al 16 settembre 2010. Leggi il testo vigente →

Il presidente del tribunale puo' disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.

Testo in vigore dal 26 luglio 2000 al 16 settembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:2000-07-21;205~art12 · fonte su Normattiva