Disposizioni in materia di giustizia amministrativa
Art. 12 — Mezzi per l'effettuazione delle notifiche
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Il presidente del tribunale puo' disporre che la notifica del ricorso o di provvedimenti sia effettuata con qualunque mezzo idoneo, compresi quelli per via telematica o telefax, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile.
Testo in vigore dal 26 luglio 2000 al 16 settembre 2010
