Disposizioni in materia di giustizia amministrativa.
- Art. 1 — Disposizioni sul processo amministrativo
- Art. 2 — Ricorso avverso il silenzio dell'amministrazione
- Art. 3 — Disposizioni generali sul processo cautelare
- Art. 4 — Disposizioni particolari sul processo in determinate materie
- Art. 5 — Giudice unico delle pensioni
- Art. 6 — Disposizioni in materia di giurisdizione
- Art. 7 — Modifiche al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80
- Art. 8 — Giurisdizione esclusiva
- Art. 9 — Decisioni in forma semplificata e perenzione dei ricorsi ultradecennali
- Art. 10 — Esecuzione di sentenze non sospese dal Consiglio di Stato e dalla Corte dei conti
- Art. 11 — Rinvio delle controversie al tribunale amministrativo regionale
- Art. 12 — Mezzi per l'effettuazione delle notifiche
- Art. 13 — Obbligo di permanenza nella sede di nomina per i presidenti di sezione del Consiglio di Stato e per i presidenti dei tribunali amministrativi regionali
- Art. 14 — Aumento dell'organico dei magistrati e del personale amministrativo
- Art. 15 — Pubblicità dei pareri del Consiglio di Stato
- Art. 16 — Integrazione dell'istruttoria mediante consulenza tecnica
- Art. 17 — Ufficio del segretariato generale della giustizia amministrativa
- Art. 18 — Modificazione della composizione del consiglio di presidenza della giustizia amministrativa
- Art. 19 — Carichi di lavoro dei magistrati
- Art. 20 — Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali
- Art. 21 — Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario
- Art. 22 — Copertura finanziaria