Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

Art. 20 — Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali

Alla legge 27 aprile 1982, n. 186, dopo l'articolo 53 e' inserito il seguente: "Art. 53-bis. - (Autonomia finanziaria del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali). - 1. A decorrere dall'anno 2001 il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa provvede all'autonoma gestione delle spese relative al Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali nei limiti di un fondo iscritto in apposita unita' previsionale di base denominata "Consiglio di Stato e tribunali amministrativi regionali", nell'ambito del centro di responsabilita' "Tesoro" dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il bilancio preventivo ed il rendiconto sono trasmessi ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 2. Il consiglio di presidenza della giustizia amministrativa disciplina l'organizzazione, il funzionamento e la gestione delle spese del Consiglio di Stato e dei tribunali amministrativi regionali".

Testo vigente dal 26 luglio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-21;205~art20 · fonte su Normattiva