Disposizioni in materia di giustizia amministrativa

Art. 21 — Estensione ai magistrati amministrativi della facoltà prevista dall'articolo 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1990, n. 36, per i magistrati dell'ordine giudiziario

La disposizione contenuta nel comma 1 dell'articolo 7 della legge 21 febbraio 1990, n. 36, si applica anche nei confronti dei magistrati amministrativi di cui alla legge 27 aprile 1982, n. 186, nonche' dei magistrati della Corte dei conti.

Testo vigente dal 26 luglio 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-07-21;205~art21 · fonte su Normattiva