Disposizioni in materia di giustizia e di processo tributari

Art. 8Disposizioni transitorie e finali

((La disposizione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n), numero 2.2), si applica a decorrere dal 1° gennaio 2029. Fino al 31 dicembre 2028, i componenti delle corti di giustizia tributaria di primo e secondo grado, indipendentemente dalle funzioni svolte, cessano dall'incarico, in ogni caso:))

  • a)((il 1° gennaio 2027 qualora abbiano compiuto settantadue anni di eta' entro il 31 dicembre 2026, ovvero al compimento del settantaduesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2027;))
  • b)((il 1° gennaio 2028 qualora abbiano compiuto settantuno anni di eta' entro il 31 dicembre 2027, ovvero al compimento del settantunesimo anno di eta' nel corso dell'anno 2028)). Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettere q) e r), si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2023. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c), d), g) e h), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b), si applicano ai ricorsi notificati a decorrere dal 1° gennaio 2023. Entro il 31 dicembre 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 545, e' stabilita la misura del compenso variabile spettante al presidente e al presidente di sezione delle corti di giustizia tributaria e al giudice monocratico per le controversie di cui all'articolo 4, comma 1, lettera b). In sede di prima applicazione della presente legge, ai fini della sua migliore implementazione, entro trenta giorni dalla pubblicazione della graduatoria di cui all'articolo 1, comma 7, sono indette le elezioni del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria che, in ogni caso, hanno luogo non oltre il 31 maggio 2023. Sono eleggibili nella componente togata i soli giudici tributari e magistrati tributari che possano ultimare la consiliatura prima del collocamento a riposo. Tutti i componenti togati che siano magistrati tributari sono, per la durata del mandato in Consiglio, collocati fuori ruolo. Il presidente e' eletto nella prima seduta, a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio, fra i membri eletti dal Parlamento.6 All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 147, le parole: «di ammontare non inferiore a venti milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «di ammontare non inferiore a quindici milioni di euro». La disposizione di cui al comma 6 si applica agli interpelli presentati a decorrere dal 1° gennaio 2023, anche se relativi a investimenti precedenti a tale data.
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

D.L. 10 maggio 2023, n. 51

6

Il D.L. 10 maggio 2023, n. 51, ha disposto (con l'art. 4, comma 3) che tenuto conto della norma di cui all'articolo 40, comma 1, lettera b), del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, le elezioni di cui all'articolo 8, comma 5, primo periodo, della legge 31 agosto 2022, n. 130 sono indette dal Presidente del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione della presente disposizione e hanno luogo non oltre il 30 settembre 2023.

Testo in vigore dal 1 gennaio 2026 al 1 gennaio 2027

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 204/2024

    Questione inammissibile
    17 dicembre 2024

    Sono dichiarate inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Venezia, in riferimento agli artt. 48, 104, primo comma, 107 e 108 Cost., dell’art. 8, comma 5, della legge n. 130 del 2022, che disciplina la composizione del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria per la consiliatura successiva all’entrata in vigore della anzidetta legge. Le censure ipotizzano la lesione dell’autonomia e dell’indipendenza dei giudici tributari, sub specie di asserita perdita di serenità e turbamento psicologico del magistrato a causa dell’eccessiva ingerenza del Ministero dell’economia e delle finanze nella gestione della giustizia tributaria; tuttavia non si ravvisa in concreto quella situazione di effettiva interferenza sulle condizioni di indipendenza e terzietà nel decidere tale da condizionare strutturalmente e funzionalmente lo ius dicere del giudice tributario.

    Art. 48 cost. · Art. 104 cost. · Art. 107 cost. · Art. 108 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:2022-08-31;130~art8 · fonte su Normattiva