I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente. Le azioni o quote gratuite, e l'aumento gratuito del valore nominale delle azioni o quote possedute, che derivano dalla imputazione a capitale dei saldi attivi, non costituiscono reddito imponibile per il socio o partecipante. Se le azioni o le quote appartengono ad una impresa commerciale, ad una societa' in nome collettivo o in accomandita semplice, ad una societa' a queste equiparata o ad un soggetto passivo dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche, si applica il quarto comma dell'articolo 64 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 23 o mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti costituiscono reddito a tutti gli effetti, sia per la societa' o l'ente che per i soci o partecipanti, nel periodo d'imposta in cui l'attribuzione e' deliberata. Si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione al capitale dei saldi attivi abbiano per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formato con l'imputazione dei saldi.

Testo vigente dal 4 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art24 · fonte su Normattiva