I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi dell'articolo precedente devono essere accantonati in una speciale riserva, designata con riferimento alla presente legge, che, ove non venga imputata al capitale, puo' essere ridotta soltanto con la osservanza delle disposizioni dei commi secondo e terzo dell'articolo 2445 del codice civile. In caso di perdite, non si puo' fare luogo a distribuzione di utili fino a quando la riserva non e' reintegrata o ridotta in misura corrispondente. La riduzione deve essere deliberata dall'assemblea ma non e' soggetta all'osservanza delle disposizioni richiamate nel comma precedente. In caso di violazione delle disposizioni dell'articolo 22, commi terzo e quinto, e del presente articolo, gli amministratori e i sindaci o i revisori sono puniti con l'ammenda da lire cinquecentomila a lire cinque milioni, salvo che il fatto costituisca piu' grave reato. In caso di condanna il giudice puo' applicare la pena accessoria di cui all'articolo 2641 del codice civile per una durata non inferiore ad un anno e non superiore a tre anni.

Testo vigente dal 4 dicembre 1975

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art23 · fonte su Normattiva