I saldi attivi risultanti dalle rivalutazioni eseguite ai sensi degli articoli precedenti non concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente. Se i saldi attivi vengono attribuiti ai soci o ai partecipanti mediante riduzione della riserva prevista dal primo comma dell'articolo 6 ovvero mediante riduzione del capitale sociale o del fondo di dotazione o patrimoniale, le somme attribuite ai soci o ai partecipanti concorrono a formare il reddito imponibile della societa' o dell'ente e il reddito imponibile dei soci o partecipanti. Ai fini del comma precedente si considera che le riduzioni del capitale deliberate dopo l'imputazione a capitale delle riserve di rivalutazione, comprese quelle gia' iscritte in bilancio a norma di precedenti leggi di rivalutazione monetaria, abbiano anzitutto per oggetto, fino al corrispondente ammontare, la parte del capitale formata con l'imputazione di tali riserve.

Testo vigente dal 23 marzo 1983

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urn:nir:stato:legge:1983-03-19;72~art8 · fonte su Normattiva