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I coniugi non legalmente ed effettivamente separati devono presentare una dichiarazione unica dei propri redditi e di quelli ad essi imputati. La dichiarazione deve essere sottoscritta da ciascun coniuge per la parte relativa ai redditi propri e da entrambi per le parti relative ai redditi ad essi imputati ed al reddito complessivo formato a norma dell'articolo 1. La dichiarazione sottoscritta da uno solo e' valida per chi l'ha sottoscritta relativamente ai redditi propri ed a quelli ad entrambi i coniugi imputati ai sensi dello stesso articolo 1. Al coniuge che non ha sottoscritto la dichiarazione si applicano le sanzioni per omessa dichiarazione previste nel titolo V del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Per l'inosservanza della disposizione del primo comma si applica nei confronti dei coniugi la pena pecuniaria da un terzo alla meta' della maggior imposta dovuta.

Testo in vigore dal 4 dicembre 1975 al 17 aprile 1977

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1975-12-02;576~art5 · fonte su Normattiva