1. All'articolo 371-bis del codice penale, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore".
Testo vigente dal 3 gennaio 2001
