1. All'articolo 371-bis del codice penale, dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Le disposizioni di cui ai commi primo e secondo si applicano, nell'ipotesi prevista dall'articolo 391-bis, comma 10, del codice di procedura penale, anche quando le informazioni ai fini delle indagini sono richieste dal difensore".

Testo vigente dal 3 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-07;397~art19 · fonte su Normattiva