1. Dopo l'articolo 371-bis del codice penale e' inserito il seguente: "Art. 371-ter. - (False dichiarazioni al difensore). - Nelle ipotesi previste dall'articolo 391-bis, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, chiunque, non essendosi avvalso della facolta' di cui alla lettera d) del comma 3 del medesimo articolo, rende dichiarazioni false e' punito con la reclusione fino a quattro anni. Il procedimento penale resta sospeso fino a quando nel procedimento nel corso del quale sono state assunte le dichiarazioni sia stata pronunciata sentenza di primo grado ovvero il procedimento sia stato anteriormente definito con archiviazione o con sentenza di non luogo a procedere".

Testo vigente dal 3 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-07;397~art20 · fonte su Normattiva