1. All'articolo 512, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", dai difensori delle parti private".
Testo vigente dal 3 gennaio 2001
1. All'articolo 512, comma 1, del codice di procedura penale, dopo le parole: "pubblico ministero" sono inserite le seguenti: ", dai difensori delle parti private".
Testo vigente dal 3 gennaio 2001
L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2000-12-07;397~art18 · fonte su Normattiva