1. All'articolo 116 del codice di procedura penale, dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: "3-bis. Quando il difensore, anche a mezzo di sostituti, presenta all'autorita' giudiziaria atti o documenti, ha diritto al rilascio di attestazione dell'avvenuto deposito, anche in calce ad una copia".

Testo vigente dal 3 gennaio 2001

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urn:nir:stato:legge:2000-12-07;397~art2 · fonte su Normattiva