1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;".
Testo vigente dal 3 gennaio 2001
1. La lettera b) del comma 1 dell'articolo 200 del codice di procedura penale e' sostituita dalla seguente: "b) gli avvocati, gli investigatori privati autorizzati, i consulenti tecnici e i notai;".
Testo vigente dal 3 gennaio 2001
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Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.
urn:nir:stato:legge:2000-12-07;397~art4 · fonte su Normattiva