Ai Ministri e ai Sottosegretari di Stato che non siano parlamentari e' corrisposta, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, una indennita' pari a quella spettante ai membri del Parlamento, ai sensi della legge 31 ottobre 1965, n. 1261, al netto degli oneri previdenziali e assistenziali. ((PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 21 MAGGIO 2013, N. 54 CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 LUGLIO 2013, N. 85)). Il Ministro o il Sottosegretario di Stato opta per l'indennita' di cui al comma 1 o per il trattamento di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 24 aprile 1980, n. 146.

Testo vigente dal 20 luglio 2013

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urn:nir:stato:legge:1999-11-09;418~art1 · fonte su Normattiva