La disciplina dell'adeguamento retributivo al costo della vita, contenuta nell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, che ha recepito l'accordo intercompartimentale 18 dicembre 1985, si applica anche ai dipendenti dello Stato e delle altre amministrazioni pubbliche, aventi titolo all'indennita' integrativa speciale, sottratti alla contrattazione collettiva prevista dalla legge 29 marzo 1983, n. 93, ed al personale il cui trattamento giuridico e' disciplinato direttamente da disposizioni di legge. Al personale richiamato nel precedente comma ed a quello di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, la disciplina di cui all'articolo 16 del decreto stesso si applica fino al 31 dicembre 1989.

Testo vigente dal 24 febbraio 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-02-24;37~art1 · fonte su Normattiva