Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, possono dotarsi, anche in forma associata, di un ufficio stampa, la cui attivita' e' in via prioritaria indirizzata ai mezzi di informazione di massa. Gli uffici stampa sono costituiti da personale iscritto all'albo nazionale dei giornalisti. Tale dotazione di personale e' costituita da dipendenti delle amministrazioni pubbliche, anche in posizione di comando o fuori ruolo, o da personale estraneo alla pubblica amministrazione in possesso dei titoli individuati dal regolamento di cui all'articolo 5, utilizzato con le modalita' di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse disponibili nei bilanci di ciascuna amministrazione per le medesime finalita'. L'ufficio stampa e' diretto da un coordinatore, che assume la qualifica di capo ufficio stampa, il quale, sulla base delle direttive impartite dall'organo di vertice dell'amministrazione, cura i collegamenti con gli organi di informazione, assicurando il massimo grado di trasparenza, chiarezza e tempestivita' delle comunicazioni da fornire nelle materie di interesse dell'amministrazione. I coordinatori e i componenti dell'ufficio stampa non possono esercitare, per tutta la durata dei relativi incarichi, attivita' professionali nei settori radiotelevisivo, del giornalismo, della stampa e delle relazioni pubbliche. Eventuali deroghe possono essere previste dalla contrattazione collettiva di cui al comma 5. Negli uffici stampa l'individuazione e la regolamentazione dei profili professionali sono affidate alla contrattazione collettiva nell'ambito di una speciale area di contrattazione, con l'intervento delle organizzazioni rappresentative della categoria dei giornalisti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ai giornalisti in servizio presso gli uffici stampa delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano, in via transitoria, sino alla definizione di una specifica disciplina da parte di tali enti in sede di contrattazione collettiva e comunque non oltre il 31 ottobre 2019, continua ad applicarsi la disciplina riconosciuta dai singoli ordinamenti. Ai dipendenti di ruolo in servizio presso gli uffici stampa delle amministrazioni di cui al comma 1 ai quali, in data antecedente all'entrata in vigore dei contratti collettivi nazionali di lavoro relativi al triennio 2016-2018, risulti applicato il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico per effetto di contratti individuali sottoscritti sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, puo' essere riconosciuto il mantenimento del trattamento in godimento, se piu' favorevole, rispetto a quello previsto dai predetti contratti collettivi nazionali di lavoro, mediante riconoscimento, per la differenza, di un assegno ad personam riassorbibile, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con le modalita' e nelle misure previste dai futuri contratti collettivi nazionali di lavoro. ((5-ter. Ai dipendenti a tempo indeterminato delle regioni, inquadrati nei profili professionali previsti dall'articolo 18-bis del contratto collettivo nazionale di lavoro, comparto Funzioni locali, relativo al triennio 2016-2018, che hanno prestato servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, presso gli uffici stampa delle medesime amministrazioni in data antecedente all'entrata in vigore del predetto contratto collettivo nazionale di lavoro e ai quali risultava applicato, sulla base di quanto previsto dagli specifici ordinamenti dell'amministrazione di appartenenza, il contratto collettivo nazionale di lavoro giornalistico, puo' essere riconosciuta, in sede di contrattazione collettiva integrativa, una specifica indennita' nell'ambito delle risorse annualmente disponibili nei fondi risorse decentrate delle amministrazioni medesime. La disposizione del primo periodo non si applica al personale beneficiario dell'assegno previsto dal comma 5-bis))

Testo vigente dal 12 gennaio 2025

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Corte costituzionale

L’articolo non è mai stato in discussione davanti alla Corte: è servito da metro per giudicarne altri.

  • Sentenza n. 212/2021

    Parametro
    11 novembre 2021

    1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 3 della legge della Regione Toscana 24 luglio 2020, n. 69 (Inquadramento del personale giornalista assunto a tempo indeterminato. Modifiche alla l.r. 43/2006 e alla l.r. 9/2011), nella parte in cui prevede che i risparmi che conseguono al progressivo riassorbimento dell'assegno ad personam di cui all'art. 1, comma 2, conferiti al fondo per il tr…

    Art. 16 TU pubblico impiego · Art. 1 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche · Art. 3 TU pubblico impiego · Art. 1 TU pubblico impiego

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 172/2016

    Parametro
    13 luglio 2016

    dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 7, comma 3, della legge della Regione Marche 6 agosto 1997, n. 51 (Norme per il sostegno dell'informazione e dell'editoria locale), sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 117 della Costituzione, nonché agli artt. 1, comma 3, e 45 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinam…

    Art. 3 cost. · Art. 117 cost. · Art. 1 TU pubblico impiego · Art. 9 Disciplina delle attivita' di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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