In attesa della omogeneizzazione dei trattamenti retributivi e pensionistici per i lavoratori dei vari comparti della pubblica amministrazione e per i lavoratori privati, conseguente all'applicazione del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, e ferma la disciplina del trattamento di fine servizio in essere per i dipendenti degli enti locali, l'indennita' integrativa speciale, di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni, viene computata, a decorrere dal 1 dicembre 1994, nella base di calcolo della indennita' di buonuscita e di analoghi trattamenti di fine servizio determinati in applicazione delle norme gia' vigenti con riferimento allo stipendio ed agli altri elementi retributivi considerati utili:

  • a)per i dipendenti degli enti di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, nella misura di una quota pari al 30 per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di anzianita';
  • b)per i dipendenti delle altre pubbliche amministrazioni, nonche' per gli iscritti all'Opera di previdenza e assistenza per i ferrovieri dello Stato (OPAFS), nella misura di una quota pari al 60 per cento dell'indennita' integrativa speciale annua in godimento alla data della cessazione dal servizio con riferimento agli anni utili ai fini del calcolo dell'indennita' di buonuscita o analogo trattamento. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Testo vigente dal 5 febbraio 1994

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Corte costituzionale

10 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 91/2004

    Questione infondata
    12 marzo 2004

    La circostanza che l'art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, per la sua connessione sistematica con l'art. 38 del d.P.R. n. 1032 del 1973, comporti – secondo la lettura che di tale combinato disposto dà la giurisprudenza costante della Corte di cassazione, da assumere in termini di diritto vivente – che il computo dell'indennità integrativa speciale nella base di calcolo dell'indennità di buonuscita avvenga, per talune categorie di pubblici dipendenti, in ragione di una aliquota effettiva pari al 48 per cento, anziché di quella del 60 per cento, non determina alcuna situazione di contrasto con i principi di adeguatezza e proporzionalità della retribuzione – stante il carattere retributivo dell'indennità integrativa speciale – e con quello di adeguatezza della tutela previdenziale – stante la natura di retribuzione differita con funzione previdenziale dell’indennità di buonuscita –. Se da un lato, infatti, la valutazione della congruità della retribuzione, ai fini dell’art. 36 della Costituzione, deve essere effettuata con riguardo alla globalità della stessa e non alle sue singole componenti, per cui essa non può essere limitata all’indennità integrativa speciale isolatamente considerata, ancorché alla medesima sia da riconoscere natura retributiva, ma va riferita al complessivo trattamento di fine rapporto nel quale la suddetta indennità viene inclusa quale mera componente della relativa base di calcolo, dall'altro lato, invece, l’indennità di buonuscita e gli altri trattamenti analoghi, avendo anche funzione previdenziale, devono essere disciplinati secondo i criteri della solidarietà sociale e del pubblico interesse a che sia garantita, per far fronte agli eventi indicati nell’art. 38, secondo comma, della Costituzione, la corresponsione di un 'minimum' la cui determinazione è riservata alla competenza del legislatore, il quale nell’operare le sue scelte discrezionali deve tenere conto anche delle esigenze della finanza pubblica. Nel caso di specie il giudizio di conformità ai suddetti principi dell’adozione del criterio della computabilità dell’indennità integrativa speciale nell’ambito dei trattamenti di fine rapporto soltanto in una misura percentuale e non integralmente, deve essere confermato anche con riguardo alla riduzione della suddetta percentuale derivante dall’interpretazione giurisprudenziale contestata dal remittente. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale dell’art. 1, comma 1, lettera b), della legge 29 gennaio 1994, n. 87, sollevata in riferimento agli artt. 36 e 38 della Costituzione. - In tema di computo dell’indennità integrativa speciale anche per la determinazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, menzionata la sentenza n. 243/1993; - Sul riferimento dell'art. 36 della Costituzione alla globalità della retribuzione e non a singole voci, citata, da ultimo, la sentenza n. 115/2003; - In tema di trattamento previdenziale e discrezionalità del legislatore anche in relazione alle risorse disponibili, v. le citate sentenza n. 434/2002 e ordinanza n. 342/2002.

    Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti

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  • Sentenza n. 87/2003

    Questione infondata
    27 marzo 2003

    L'indennità di buonuscita ha bensì natura di retribuzione differita, ma anche (quanto meno, funzione) previdenziale ed assistenziale; sicché è quanto meno apodittico escludere radicalmente che operi il principio di solidarietà a giustificazione della maggior base (60% dell'i.i.s.), rispetto a quella utile (48%), sulla quale opererebbe il prelievo contributivo ai fini della liquidazione dell'indennità di buonuscita. Non è, del resto, in relazione ai singoli elementi che confluiscono nella base di calcolo che va valutata la congruità della contribuzione, ma in relazione all'istituto (qui, l'indennità di buonuscita) che quei singoli elementi concorrono a determinare, attraverso una disciplina che tiene anche conto del principio di solidarietà: con ciò risultando escluso che l'entità della contribuzione comporti, quale conseguenza costituzionalmente necessaria, una corrispondente entità nell'indennità di buonuscita dell'elemento sul quale la contribuzione è calcolata. Una volta riconosciuto, peraltro - come il rimettente riconosce -, che per tutti i lavoratori contemplati dall'art. 1, comma 1, lettera b), della legge n. 87 del 1994 l'indennità di buonuscita è calcolata tenendo conto del 48% dell'i.i.s., è contraddittorio invocare l'art. 3 Cost. per arguirne che i dipendenti delle Ferrovie dello Stato – soggetti all'art. 36 della legge n. 829 del 1973 –, solo perché contribuirebbero con il 4% calcolato sul 60% dell'i.i.s., devono poter godere di un'indennità di buonuscita maggiorata rispetto agli altri lavoratori. Né la pretesa violazione dell'art. 3 Cost. potrebbe mai riguardare l'entità dell'indennità di buonuscita, ma soltanto, eventualmente, l'entità della contribuzione, e cioè una questione irrilevante nel giudizio a quo. Non è pertanto fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1, comma 1, lettera b) e 2 della legge 29 gennaio 1994, n. 87 e degli articoli 14 e 36 della legge 14 dicembre 1973, n. 829, sollevata in riferimento agli articoli 3, 36 e 38 della Costituzione, nella parte in cui comportano l'attribuzione, in favore dei dipendenti delle Ferrovie dello Stato, dell'indennità di buonuscita con calcolo della quota di i.i.s. nella sola misura del 48% (80% del 60%), benché sia previsto un prelievo contributivo sulla base dell'intero 60%. - In tema di pignorabilità dell’indennità integrativa speciale, citata la sentenza n. 115/1990. - In tema di computo dell’indennità integrativa speciale anche per la determinazione della base di calcolo dell'indennità di buonuscita, menzionata la sentenza n. 243/1993. - Sull'adeguatezza della legge n. 87 del 1994 rispetto a quanto dalla Corte reputato "non eludibile da parte del legislatore", citata la sentenza n. 103/1995. - Sulla manifesta infondatezza di questioni concernenti gli articoli 1, comma 1, lettere a) e b); 2, comma 4; 3, commi 1 e 2; e 4 della legge n. 87 del 1994, citate le ordinanze n. 207, n. 324, n. 468, n. 495/1995; n. 19 e n. 125/1996; n. 55/1997. - In tema di natura dell’indennità di fine rapporto, ricordata la sentenza n. 99/1993. - Sul riferimento dell'art. 36 della Costituzione alla globalità della retribuzione e non a singole voci, citata, da ultimo, la sentenza n. 470/2002. - Sui valori costituzionali di cui al parametro dell’art. 38 della Costituzione, rinvio alla sentenza n. 506/2002.

    Art. 3 cost. · Art. 36 cost. · Art. 38 cost. · Art. 1 Norme relative al computo dell'indennita' integrativa speciale nella determinazione della buonuscita dei pubblici dipendenti

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  • Ordinanza n. 55/1997

    Questione infondata
    28 febbraio 1997

    Questioni già dichiarate non fondate e successivamente manifestamente infondate, avendo la Corte riconosciuto, sulla base di argomentazioni che vanno ribadite, la ragionevolezza della normativa censurata che, come tale, non incide sul diritto di difesa e sull'assetto costituzionale riservato "all'esercizio dell'attività giurisdizionale e alla sua prerogativa, anche nei rapporti col legislatore". - S. n. 103/1995; O. nn. 207/1995, 324/1995, 468/1995,495/1995, 19/1996 e 125/1996. Cfr., altresì, S. n. 243/1993. red.: A. M. Marini

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 cost. · Art. 36 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1994-01-29;87~art1 · fonte su Normattiva