All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 21 miliardi per l'anno 1999, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1999-2001, nell'ambito dell'unita' previsionale di base 3.2.1.3 "Bonifica, miglioramento e sviluppo fondiario" - capitolo 7451 dello stato di previsione del Ministero per le politiche agricole per l'anno finanziario 1999, intendendosi corrispondentemente ridotta l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 14 febbraio 1992, n. 185, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1998, n. 449. Il relativo riparto e' disposto dal Ministero per le politiche agricole d'intesa con le regioni interessate.

Testo vigente dal 7 settembre 1999

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urn:nir:stato:legge:1999-08-17;307~art3 · fonte su Normattiva