Art. 2 — Interventi integrativi
Per gli interventi previsti dall'articolo 23 della legge 7 agosto 1997, n. 266, e' concesso un contributo quindicennale di lire 40 miliardi annue a decorrere dall'anno 1998, quale concorso dello Stato a fronte degli oneri di ammortamento per capitale e interessi derivanti dalla contrazione di operazioni finanziarie che la RIBS Spa e' autorizzata ad effettuare. Ciascuna annualita' e' trasferita alla RIBS Spa entro il 31 gennaio di ogni anno; per l'anno 1998 si provvede entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 40 miliardi per ciascuno degli anni 1998, 1999 e 2000, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1998-2000, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 1998, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per le politiche agricole.
Testo vigente dal 10 dicembre 1998
