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Il Ministro del turismo e dello spettacolo, sentito il Consiglio nazionale dello spettacolo, fissa annualmente le aliquote di riparto per le finalita' di cui all'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163. Sono soppresse le aliquote previste nei commi primo e secondo del richiamato articolo 13. Resta ferma la facolta' del Ministro del turismo e dello spettacolo di modificare, nell'ambito dello stanziamento complessivo del Fondo unico per lo spettacolo, l'ammontare degli interventi finanziari previsti da leggi vigenti per ciascuno dei settori dello spettacolo. Al fine di consentire la programmazione pluriennale delle risorse destinate allo spettacolo per gli anni 1989 e 1990, ciascun settore di attivita' previsto dall'articolo 13 della legge 30 aprile 1985, n. 163, gia' destinatario di quote di parte corrente del Fondo unico dello spettacolo derivanti dalle aliquote di riparto soppresse con la presente legge, sara' assegnatario di contributi e sovvenzioni non inferiori a quanto destinatogli allo stesso titolo sul Fondo unico dello spettacolo nell'esercizio finanziario 1988, tenendo conto dell'incremento dovuto al tasso d'inflazione. Qualora non vengano fissati, con provvedimento legislativo, specifici criteri di riparto del Fondo unico dello spettacolo, il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, sentito il parere del Consiglio nazionale dello spettacolo, determinera' entro il 30 giugno 1990 i nuovi criteri di riparto che saranno trasmessi per il parere alle competenti commissioni parlamentari. Il termine del 31 dicembre 1988 previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 450, e' prorogato al 31 dicembre 1990. A decorrere dal 1› gennaio 1991 sono abrogati i commi 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 11 settembre 1987, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 ottobre 1987, n. 450. Qualora alla predetta data non sia ancora intervenuta l'approvazione di apposita legge per la riforma del settore musicale, il contributo dello Stato viene assegnato con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, sentita la Commissione centrale per la musica, ed e' finalizzato al sostegno delle attivita' di ciascun ente sulla base di parametri standard di gestione e produzione fissati dallo stesso Ministro, previo parere delle competenti commissioni parlamentari.
Testo in vigore dal 2 gennaio 1989 al 5 febbraio 1999
