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Fino al 31 dicembre 1992, l'aliquota del 2 per cento prevista dall'articolo 10, comma 1, lettera r), del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' elevata al 20 per cento con il limite di 2 miliardi annui per ciascun soggetto d'imposta. Nel caso di societa' o imprese tra le quali intercorrano rapporti di collegamento o di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, il beneficio previsto dal comma 1 si applica entro il limite complessivo di lire due miliardi annui. Alla copertura delle minori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo, valutate in lire 4 miliardi per l'anno 1990 e in lire 5 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante l'utilizzazione di corrispondente quota del maggior gettito fiscale dell'imposta unica sui concorsi pronostici, il cui servizio e' riservato al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), prevista dalla legge 22 dicembre 1951, n. 1379, come modificata dalla presente legge.

Testo in vigore dal 2 gennaio 1989 al 5 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1988-12-29;555~art2 · fonte su Normattiva