Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
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2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1956 al 1 gennaio 1989. 158 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Qualora gli investimenti del controvalore in lire di capilali esteri introdotti in Italia nei modi previsti dall'art. 1 non siano destinati alla creazione di nuove imprese produttive od all'ampliamento di analoghe imprese gia' esistenti, il trasferimento all'estero degli interessi, dei dividendi e degli utili effettivamente percepiti non puo' superare l'aliquota dell'8 per cento sui capitali investiti ed il trasferimento dei capitali derivanti da eventuali successivi realizzi non puo' eccedere l'ammontare della valuta originariamente importata, ne' aver luogo prima di due anni dall'investimento. L'utilizzo delle somme eccedenti i limiti indicati nel precedente comma e' assoggettato alle disposizioni valutarie vigenti nel momento in cui ha luogo. Le disposizioni del presente articolo sono estese al trasferimento degli interessi dividendi e utili percepiti e ai capitali realizzati, posteriormente all'entrata in vigore della presente legge su investimenti effettuati in applicazione del decreto legislativo 2 marzo 1948, n. 211, il biennio previsto dal primo comma del presente articolo ha decorrenza dalla data dell'avvenuto investimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-02-07;43~art2 · fonte del testo