Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1956 al 1 gennaio 1989. 80 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Gli stranieri ed i cittadini italiani residenti all'estero, i quali intendano effettuare, dopo l'entrata in vigore della presente legge, trasferimenti in Italia di capitali in valute estere, accettate in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo cedute, allo scopo di investire il controvalore in lire nella creazione di nuove imprese produttive o nell'ampliamento di analogie imprese gia' esistenti, potranno trasferire all'estero, senza alcuna limitazione, i dividendi e gli utili effettivamente percepiti, nonche' i capitali derivanti da eventuali successivi realizzi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-02-07;43~art1 · fonte del testo