Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n.148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1956
Confronto con la versione in vigore dal 21 febbraio 1956 al 1 gennaio 1989. 152 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le persone fisiche e giuridiche e le imprese che svolgano la propria attivita' nel territorio dello Stato e siano autorizzate, a norma del regio decreto 5 gennaio 1928, n. 1, a contrarre, sotto qualsiasi forma, prestiti all'estero in valuta accettata in cessione dall'Ufficio italiano dei cambi ed a questo ceduta, possono ottenere, a domanda, la valuta estera occorrente per il servizio d'interessi o di rimborso dei prestiti contratti ed effettuarne il trasferimento all'estero, in esecuzione delle obbligazioni assunte, nei limiti della ottenuta autorizzazione. La domanda di cui al precedente comma e' proposta all'Ufficio italiano dei cambi per il tramite della Banca d'Italia o delle Banche contemplate nell'art. 2, terzo comma, del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331. La valuta accordata in accoglimento della domanda proposta ai sensi del presente articolo e' corrisposta alle condizioni di cambio vigenti ed e' trasferita all'estero per il tramite delle Banche indicate nel precedente comma,aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N.148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1956-02-07;43~art6 · fonte del testo