Art. 5 — Modifica all'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, in materia di comunicazioni di decesso all'Istituto nazionale della previdenza sociale
All'articolo 2 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «A decorrere dal 1° gennaio 2025 le comunicazioni di decesso trasmesse all'Istituto nazionale della previdenza sociale dai medici necroscopi ai sensi del settimo comma sono messe a disposizione dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Le modalita' di messa a disposizione sono concordate tra i due Istituti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione». Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Testo vigente dal 28 dicembre 2024
