Disposizioni in materia di lavoro

Art. 4Disposizioni per la semplificazione delle procedure relative ai ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici

I ricorsi in materia di prestazioni dell'assicurazione contro gli infortuni domestici, di cui alla legge 3 dicembre 1999, n. 493, sono decisi dalla sede territoriale dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro che ha emesso il provvedimento ai sensi dell'articolo 104 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124. Il termine per la presentazione del ricorso di cui al comma 1 e' di sessanta giorni dalla data di ricezione del provvedimento impugnato. Decorsi inutilmente sessanta giorni dalla data di presentazione del ricorso, gli interessati hanno facolta' di adire l'autorita' giudiziaria. La proposizione dei gravami non sospende l'efficacia del provvedimento. La lettera c) del comma 3 dell'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, e' abrogata. I commi 1 e 2 dell'articolo 19 del decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 15 settembre 2000, recante modalita' di attuazione dell'assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2000, sono abrogati. I ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge sono decisi dal comitato amministratore del Fondo autonomo speciale di cui all'articolo 10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, secondo la disciplina vigente alla data della loro presentazione.

Testo vigente dal 28 dicembre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-12-13;203~art4 · fonte su Normattiva