L'articolo 600-quater del codice penale e' sostituito dal seguente: "Art. 600-quater. - (Detenzione di materiale pornografico). - Chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 600-ter, consapevolmente si procura o detiene materiale pornografico realizzato utilizzando minori degli anni diciotto, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa non inferiore a euro 1.549. La pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale detenuto sia di ingente quantita'".

Testo vigente dal 15 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;38~art3 · fonte su Normattiva