All'articolo 600-ter del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

  • a)il primo comma e' sostituito dal seguente: "Chiunque, utilizzando minori degli anni diciotto, realizza esibizioni pornografiche o produce materiale pornografico ovvero induce minori di anni diciotto a partecipare ad esibizioni pornografiche e' punito con la reclusione da sei a dodici anni e con la multa da euro 25.822 a euro 258.228";
  • b)al terzo comma, dopo la parola: "divulga" e' inserita la seguente: ", diffonde"; c)il quarto comma e' sostituito dal seguente: "Chiunque, al di fuori delle ipotesi di cui ai commi primo, secondo e terzo, offre o cede ad altri, anche a titolo gratuito, il materiale pornografico di cui al primo comma, e' punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da euro 1.549 a euro 5.164";
  • d)dopo il quarto comma e' aggiunto il seguente: "Nei casi previsti dal terzo e dal quarto comma la pena e' aumentata in misura non eccedente i due terzi ove il materiale sia di ingente quantita'".

Testo vigente dal 15 febbraio 2006

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urn:nir:stato:legge:2006-02-06;38~art2 · fonte su Normattiva