All'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: «In deroga a quanto stabilito dal presente articolo, in occasione di manifestazioni di rievocazione storica, ai partecipanti alle manifestazioni stesse e' consentito esibire, portare e usare, con cartucce a salve, le armi fabbricate anteriormente al 1950 e le loro repliche, previa autorizzazione dell'autorita' locale di pubblica sicurezza, rilasciata all'ente organizzatore sulla base di un dettagliato elenco delle armi e dei loro portatori. Alle medesime condizioni di cui al periodo precedente e' consentito anche il porto di archi, balestre, spade, sciabole, armi d'asta, baionette, pugnali e stiletti».

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

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urn:nir:stato:legge:2024-10-07;152~art8 · fonte su Normattiva