Principi generali La Repubblica riconosce e promuove la cultura e l'eredita' degli abiti storici, anche utilizzati in occasione di eventi e di rievocazioni storiche, dei giochi storici, delle esibizioni dei gruppi folcloristici, delle bande musicali e majorette, delle danze o dei balli popolari e della musica di tradizione, anche di carattere religioso, delle esibizioni degli sbandieratori e dei tamburini nonche' delle rievocazioni presepiali, come rappresentazioni viventi della Nativita', quali componenti creative del patrimonio nazionale culturale, artistico, demoetnoantropologico, immateriale, sociale ed economico e delle tradizioni popolari. Ai fini della presente legge, per «abiti storici» si intendono gli abiti le cui fogge o modelli rappresentano l'espressione culturale di gruppi sociali e gli abiti, compresi i paramenti sacri, dotati di riferimento a tradizioni documentate nonche' gli abiti le cui forme sono l'espressione del patrimonio nazionale culturale, artistico e demoetnoantropologico, ai sensi degli articoli 9 e 33 della Costituzione. Gli abiti storici e le manifestazioni inerenti alla loro celebrazione rappresentano un fattore di sviluppo culturale, sociale ed economico, attraverso la valorizzazione del turismo culturale nazionale ed estero.

Testo vigente dal 29 aprile 2025

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urn:nir:stato:legge:2025-04-15;59~art1 · fonte su Normattiva