Disposizioni in materia di manifestazioni di rievocazione storica e delega al Governo per l'adozione di norme per la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale

Art. 9Accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare

All'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare». L'accensione di falo' in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientra nell'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le regioni hanno la facolta' di regolamentare, in conformita' alle normative nazionali, la salvaguardia dei falo' e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e delle ricorrenze della tradizione popolare. Con riferimento ai divieti di cui all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni possono prevedere, dettando le eventuali prescrizioni del caso, speciali e motivate deroghe, anche valutando l'andamento degli incidenti giornalieri suscettibili di provocare incendi boschivi, al fine di consentire l'accensione di falo' e di fuochi rituali. I falo' e fuochi rituali sono comunque vietati nelle giornate di vento.

Testo vigente dal 17 ottobre 2024

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2024-10-07;152~art9 · fonte su Normattiva