Art. 9 — Accensione di fuochi nelle manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare
All'articolo 59 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo il secondo comma e' inserito il seguente: «Le norme di cui al presente articolo e gli eventuali regolamenti locali in materia non si applicano in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare». L'accensione di falo' in occasione di manifestazioni di rievocazione storica e ricorrenze della tradizione popolare non rientra nell'ambito di applicazione della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Le regioni hanno la facolta' di regolamentare, in conformita' alle normative nazionali, la salvaguardia dei falo' e dei fuochi rituali delle manifestazioni di rievocazione storica e delle ricorrenze della tradizione popolare. Con riferimento ai divieti di cui all'articolo 10 della legge 21 novembre 2000, n. 353, le regioni possono prevedere, dettando le eventuali prescrizioni del caso, speciali e motivate deroghe, anche valutando l'andamento degli incidenti giornalieri suscettibili di provocare incendi boschivi, al fine di consentire l'accensione di falo' e di fuochi rituali. I falo' e fuochi rituali sono comunque vietati nelle giornate di vento.
Testo vigente dal 17 ottobre 2024
