Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e della riduzione dell'accisa sulla benzina

Art. 1 — Disposizioni per il consolidamento delle minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della soppressione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione

Le minori entrate realizzate dalle regioni a statuto ordinario per gli anni 2000 e successivi in conseguenza delle disposizioni recate dall'articolo 3, commi 27 e 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono compensate definitivamente a carico del bilancio dello Stato nella misura consolidata di complessive lire 316.000 milioni annue a decorrere dal 2000, secondo gli importi evidenziati nella tabella A allegata alla presente legge.

Testo vigente dal 19 ottobre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-10-11;290~art1 · fonte su Normattiva