Per il finanziamento dei maggiori oneri derivanti dall'applicazione della legge 11 gennaio 1996, n. 23, e' autorizzata l'ulteriore spesa in favore delle province di lire 80.000 milioni per l'anno 2000 e di lire 40.000 milioni annue a decorrere dall'anno 2001. Il Ministero dell'interno provvede all'assegnazione in proporzione al totale provinciale delle medie delle spese correnti sostenute da ciascun comune nel triennio 1993-1995 per il finanziamento degli istituti scolastici, cosi' come determinate dai decreti del Ministro dell'interno attuativi dell'articolo 9, comma 2, della citata legge n. 23 del 1996, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali.

Testo vigente dal 19 ottobre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-10-11;290~art2 · fonte su Normattiva