Art. 4 — Disposizioni in materia di minori entrate delle regioni a statuto ordinario a seguito della riduzione dell'accisa sulla benzina
La perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998 derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico del bilancio dello Stato secondo gli importi evidenziati nella tabella B allegata alla presente legge.
Testo vigente dal 19 ottobre 2000
