La perdita di entrata realizzata dalle regioni a statuto ordinario per l'anno 1998 derivante dalla riduzione dell'accisa sulla benzina a lire 242 al litro, non compensata dal maggior gettito delle tasse automobilistiche come determinato dall'articolo 17, comma 22, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e' assunta a carico del bilancio dello Stato secondo gli importi evidenziati nella tabella B allegata alla presente legge.

Testo vigente dal 19 ottobre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-10-11;290~art4 · fonte su Normattiva