Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 30 dicembre 1999, n. 501.

Testo vigente dal 19 ottobre 2000

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urn:nir:stato:legge:2000-10-11;290~art3 · fonte su Normattiva