Art. 19 — Intervento in giudizio delle associazioni di tutela
Le associazioni iscritte nel registro di cui all'articolo 42 del testo unico, e successive modificazioni, possono intervenire nei giudizi riguardanti i minori stranieri non accompagnati e ricorrere in sede di giurisdizione amministrativa per l'annullamento di atti illegittimi.
Testo vigente dal 21 aprile 2017
